Diritto internazionale umanitario
Il sistema normativo internazionale di protezione dell'individuo come essere umano ha subìto uno slancio straordinario negli anni 1948-1950.
E' proprio in questo periodo che si afferma l'espressione diritto internazionale umanitario, grazie all'uso frequente che ne fanno i giurisiti del Comitato Internazionale della Croce Rossa, nell'elaborazione di quei progetti che daranno luogo alle quattro Convenzioni di Ginevra del 1949 e ai due Protocolli aggiuntivi del 1977, nucleo fondamentale della protezione normativa dell'individuo durante le ostilità.
Le quattro Convenzioni di Ginevra del 1949 sono:
1) la I Convenzione a protezione dei feriti e malati nella guerra terrestre;
2) la II Convenzione a protezione dei feriti, malati e naufraghi nella guerra marittima;
3) la III Convenzione a protezione dei prigionieri di guerra;
4) la IV Convenzione a protezione della popolazione civile.
Alle Convenzioni si sono in seguito affiancati due Protocolli addizionali adottati nella stessa città svizzera nel 1977:
1) il I Protocollo ad integrazione della disciplina dei conflitti armati internazionali;
2) il II Protocollo nell’ambito dei conflitti armati non internazionali.
Il diritto internazionale umanitario presenta una struttura particolarmente articolata e comprende, anzitutto, regole fondamentali comuni alle diverse Convenzioni.
In primo luogo, deve essere salvaguardato il diritto alla vita e all’integrità fisica e morale di tutte le persone messe fuori combattimento o che non partecipano direttamente alle ostilità: esse verranno protette e trattate con umanità in ogni situazione e senza alcuna distinzione discriminatoria.
Le parti in conflitto devono distinguere i civili dai combattenti e, fra gli stessi civili, alcune categorie particolarmente vulnerabili, come minori, donne e anziani, hanno diritto ad una protezione ancora più efficace.
Ogni Stato può e deve interferire con il comportamento dei Paesi in conflitto usando ogni mezzo lecito a disposizione per assicurare il rispetto degli obblighi previsti dal diritto umanitario, a conferma del carattere erga omnes delle disposizioni in esame che, come altri strumenti posti a tutela dei diritti umani, sfuggono al consueto meccanismo dei rapporti reciproci fra Stati contraenti.
Si è concordi nel sottolineare come il diritto internazionale umanitario non si occupi di jus ad bellum, ossia delle ragioni per cui ha inizio un determinato conflitto, ma solo dello jus in bello, ossia di regolamentare la condotta delle ostilità, a prescindere dal motivo per cui hanno avuto inizio: il diritto dell'Aja include[va] tutte le norme che stabiliscono diritti e doveri dei belligeranti nella condotta delle operazioni militari e limitano la libertà nella scelta dei mezzi e metodi di combattimento.
Per International Humanitarian Law si intende, quindi, l’insieme delle “international rules, established by treaties or custom, which are specifically intended to solve humanitarian problems directly arising from International or non-international armed conflicts and which, for humanitarian reasons, limit to right of Parties to a conflict to use the methods and means of warfare of their choice or protect persons and property that are, or may be, affected by conflict” [Cfr. CICR, Commentary in the Additional Protocols of 8 June 1977 to the Geneva Conventions of 12 August 1949, Genève, 1987].